VACANZA ROVINATA: L’ORGANIZZATORE DEVE GARANTIRE L’EROGAZIONE CONFORME DI TUTTI I SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO
Giudice di Pace di Milano – sentenza n. 1087/2021 pubblicata l’11/02/2021
Importante arresto del Giudice di Pace di Milano in relazione ad una controversia inerente una danno da “vacanza rovinata”.
Il Giudice ha specificato che compito dell’organizzatore è quello di garantire che tutti i servizi previsti dal contratto stipulato con il consumatore (servizio di trasporto; alloggio offerto; servizi aggiuntivi acquistati) debbano essere erogati conformemente al contratto, altrimenti lo stesso deve essere dichiarato inadempiente.
Il Giudice di Pace si è poi soffermato sul fatto che tali inconvenienti costituiscono una lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio come occasione di svago e riposo e, pertanto, lo stesso ha diritto ad ottenere anche il risarcimento per il danno non patrimoniale (danno da “vacanza rovinata”) determinato equitativamente.
Fondamentale far valere i propri diritti, contestando in modo specifico i vari inadempimenti riscontrati. Il nostro Studio Legale è a disposizione di tutti.
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