VACANZA ROVINATA: CHI PUO’ OTTENERE IL RISARCIMENTO?
A norma del D.Lgs. n. 62 del 2018 il danno da vacanza rovinata viene riconosciuto non più soltanto al consumatore, ma anche a colui che viaggia per motivi professionali, definito « viaggiatore »
Quante volte ci è capitato di aver acquistato un pacchetto turistico per fare un viaggio, in Italia o all’estero, che sulla carta sembrava perfetto, e di ritrovarsi invece a villeggiare in una struttura che non rispettava per niente quello che ci aspettavamo?
Cosa fare in questi casi? E come chiedere il risarcimento?
Il cd. “danno da vacanza rovinata” consiste nel pregiudizio del viaggiatore che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo, ma anche di lavoro, senza soffrire un disagio psico-fisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
Secondo la giurisprudenza l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore, che comporti inadempimento parziale o totale dei propri obblighi organizzativi, se l’inadempimento non è di scarsa importanza
Se avete avuto disagi, o la vacanza che avete passato non ha rispecchiato le vostre aspettative, è necessario per il turista rivolgersi subito ad un legale per fare richiesta del risarcimento di quanto gli spetta.
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