CORTE UE: RICONOSCIUTI I MATRIMONI GAY
La nozione di «coniuge» riguarda anche i matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, a prescindere dal fatto che uno Stato membro autorizzi il matrimonio omosessuale. (Corte di Giustizia, Sentenza – 05/06/2018 – Coman e a. Causa C-673/16)

La Corte di giustizia dell’Unione Europea riconosce di fatto i matrimoni tra persone dello stesso sesso e lo fa ai sensi delle regole sulla libera circolazione delle persone.
Con la sua sentenza, la Corte ricorda, innanzitutto, che la direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione non può fondare un diritto di soggiorno derivato a favore di un cittadino extra-Ue nella situazione familiare come quella esplicitata nella controversia. Nell’ambito della direttiva sull’esercizio della libertà di circolazione, spiega la Corte, la nozione di «coniuge», che designa una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale, è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione.
Si precisa, peraltro, che lo stato civile delle persone, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell’Unione non pregiudica tale competenza. Questi ultimi restano quindi liberi di prevedere o meno il matrimonio omosessuale. Essa rileva altresì che l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale.
La Corte considera, tuttavia, che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-Ue, il matrimonio di quest’ultimo con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, è atto ad ostacolare l’esercizio del diritto di detto cittadino di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Dal momento che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare è garantito all’articolo 7 della Carta, la Corte rileva che anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione.
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