Multe

Avete preso l'ennesima multa, ma questa volta non ve la meritate proprio? La segnaletica era contraddittoria, non eravate in quella via, o addirittura non siete mai stati in quella città? La macchina non è la vostra, oppure lo era, ma l'avete venduta anni fa? E' il caso di presentare ricorso.

Hai ricevuto delle multe? Ecco cosa fare

 

In caso di sanzioni amministrative forniamo consulenze personalizzate riguardanti la possibilità e la convenienza in merito alla presentazione di un ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Avete preso l’ennesima multa, ma questa volta non ve la meritate proprio? La segnaletica era contraddittoria, in quella via o addirittura in quella città non ci siete mai stati, la macchina non è la vostra o era la vostra ma l’avete venduta anni fa?

E’ il momento di presentare un ricorso all’autorità competente.

 

Se il verbale della contravvenzione non vi viene notificato entro 90 giorni dall’accertamento allora potete fare ricorso per far valere la prescrizione (non potete non pagare e basta). A quel punto due alternative: presentare un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Nel primo vi sono 60 giorni per il ricorso, nel secondo 30. In ogni caso è necessario impugnare il provvedimento nel luogo in cui è stata accertata la violazione al Codice della Strada.

Il Giudice di Pace impegnerà a presenziare alle udienze disposte del giudice, mentre il Prefetto riceverà il ricorrente solo in caso di richiesta di pubblica udienza.

E se il ricorso è respinto? Con il prefetto la multa è raddoppiata mentre con il giudice l’importo può essere aumentato delle spese eventuali, ma anche confermato o diminuito. In caso di diminuzione la multa non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per legge. Se il ricorso non è accolto, infine, il giudice non potrà escludere la decurtazione dei punti qualora sia prevista nella sanzione. In caso di soccombenza, la decisione del Giudice di Pace può essere impugnata in Tribunale, quella del Prefetto entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza per ricorrere davanti al Giudice di Pace.

Con il ricorso al Giudice di Pace, a differenza del Prefetto, è possibile chiedere – contestualmente al ricorso – la sospensione del pagamento. Infatti la presentazione del ricorso non interrompe automaticamente la decorrenza dei termini per il pagamento della sanzione. Perché la sospensione sia accettata, occorre dimostrare che sussista sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, ossia che la richiesta di annullamento della multa non sia infondata e che la sanzione potrebbe determinarvi un danno grave ed irreparabile.

Necessario, infine, conservare una copia del verbale di accertamento e del ricorso.

Le regole in caso di ricorso

  • Non pagare
  • Il ricorso va proposto contro il verbale o contestazione e non contro l’avviso di accertamento.
  • Il ricorso può essere presentato personalmente o spedito a mezzo del servizio postale raccomandata a.r. e questo sia per il Prefetto, come scritto nel Cds, che per il Giudice di Pace (per sentenza Corte Costituzionale).
  • In caso di contestazione NON immediata, il verbale deve venir notificato entro 90 giorni dalla data dell’accertamento, bisogna quindi controllare che il verbale sia stato notificato regolarmente entro i termini di legge. Ma se è arrivato oltre i 90 giorni non si può non pagare e basta, si deve fare ricorso per far valere la prescrizione.
  • Il ricorso a Prefetto o a Giudice di Pace è alternativo, ma se si ha proposto ricorso al Prefetto, contro l’ordinanza-ingiunzione di questo, è poi possibile proporre opposizione davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica.
  • 90 giorni per ricevere la notifica della multa dall’ente che l’ha emessa