Banche e Mutui

Lo studio fornisce assistenza legale in merito a problematiche bancarie principalmente relative a mutui e prodotti finanziari.

Lo Studio è attivo nel settore contenzioso, con assistenza completa dall'inizio della controversia sino alla sua conclusione, compresa la ricerca di eventuali soluzioni transattive.

Indice

Fideiussione nulla? Verifichiamolo insieme

Sospetti di essere vittima di anatocismo?

I tassi del mutuo sono troppo alti?

Hai acquistato diamanti da investimento?

Investimento sbagliato? La maggior parte delle volte è colpa delle banche

Operazioni fraudolente? Ottieni il rimborso per le operazioni commesse da ignoti

Risulti segnalato in Centrale Rischi ma reputi che la segnalazione sia sbagliata?

Sovraindebitamento: Non darla vinta alle banche

 

Fideiussione nulla? Verifichiamolo insieme

La sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, infine sfociato nell’ordinanza di Cass. n. 11486/2021 di rimessione della questione alle Sezioni Unite.

In particolare, relativamente alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:

  1. se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno,
  2. nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere,
  3. se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e
  4. se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.
Il 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno depositato la attesa decisione n. 41994 in cui, in esito ad una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, è enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dall’Autorità Garante,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge succitata  e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti.

Sospetti di essere vittima di anatocismo? Verifichiamolo insieme

Dopo le clamorose sentenze a Torino contro il San Paolo IMI ed a Milano contro la Banca Popolare di Milano, la Cassazione conferma il diritto dei correntisti alla restituzione dei soldi di cui le banche si sono appropriate illegittimamente. L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale (in linguaggio tecnico si dice che si “capitalizzano”) ossia sono sommati all’importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto. È importante sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca.

Credi che la Banca ti stia applicando interessi anatocistici?

Verificalo secondo queste semplici regole:
  • Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.
  • Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo.
  • Il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.
  • Gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d’anno e, comunque, al termine del rapporto.
  • Gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.

I tassi del mutuo sono troppo alti? Chiedi un consulto

Il Mutuo, secondo il codice civile è “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie”. Si tratta di ciò che comunemente viene definito ed è meglio conosciuto come prestito. Negli anni i giudici di merito e la cassazione si sono più volte pronunciati con sentenze a favore dei consumatori a cui avevano applicati interessi illegittimi.

Vuoi vederci chiaro ma non hai i documenti?

Se vuoi verificare la legittimità degli interessi applicati, occorre avere tutta la documentazione relativa al conto corrente o al mutuo. Non trovi il contratto di mutuo, apertura del conto corrente o gli estratti conto? Nessun problema! Devi sapere che l’art. 119 del T.u.b. al comma 4 prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Normalmente viene rilasciata la documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Questo termine non riguarda i contratti i quali, se fanno riferimento ad un rapporto non prescritto, devono essere consegnati in copia anche se sottoscritti oltre i 10 anni. Non ci sono forme particolari pretese dalla legge, tuttavia per essere certi che la richiesta venga esaminata è opportuno presentare al proprio istituto, una richiesta scritta da trasmettere con modalità a scelta tra:
  • raccomandata a mano, in duplice copia; una copia dovrà esservi restituita firmata per ricevuta dalla banca
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • a mezzo Pec; in questo caso fa fede il rapporto di consegna della Pec
Tutte le ricevute sono da conservare con cura, potrebbero tornare utili se l’istituto non soddisfacesse la richiesta. Per quanto riguarda i costi da sostenere per ottenere copia dei documenti, la normativa prevede che possano essere addebitati i soli costi di produzione della documentazione.
 

Hai acquistato diamanti da investimento? Recupera i tuoi risparmi

Il caso passato alle cronache come la “truffa dei diamanti” ha visto coinvolti moltissimi risparmiatori, che hanno acquistato da varie Banche e società venditrici di pietre preziose, uno o più diamanti ad un prezzo di gran lunga superiore al reale valore delle pietre stesse. In particolare, queste società venditrici di pietre preziose stipulavano con alcune banche italiane (Intesa San Paolo, Banco BPM, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Banca Suasa) contratti di collaborazione proprio allo scopo di vendere i propri diamanti, grazie all’intermediazione di queste ultime, ai clienti. Gli Istituti di credito consigliavano ai clienti l’impiego dei propri risparmi nell’acquisto di diamanti da investimento, presentando tale acquisto come un investimento sicuro da speculazioni e oscillazioni di mercato e prontamente liquidabile, e mostrando, altresì, materiale informativo e pubblicitario raffigurante “quotazioni” pubblicate sul quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, che corrispondevano, però, in realtà, a delle inserzioni pubblicitarie pubblicate dalle stesse società venditrici.

Lo scandalo scoppiava nell’ottobre del 2016, quando l’inchiesta condotta dal programma Report rivelava come i diamanti commercializzati dalle due società venditrici di pietre preziose avessero un valore nettamente inferiore rispetto al prezzo pagato, determinando la vanificazione di ogni finalità di investimento e prudente conservazione del risparmio perseguita dagli ignari risparmiatori. A questo punto, nell’ottobre 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) sanzionava le due società venditrici e le banche coinvolte per pratiche commerciali scorrette, appurando che gli investitori erano stati ingannati con una serie di comportamenti scorretti:
  • i diamanti erano venduti ad un prezzo gonfiato, molto superiore alle quotazioni di mercato;
  • al momento dell’acquisto l’investimento veniva presentato come un investimento sicuro, in costante crescita, ma in realtà tali informazioni erano false;
  • l’investimento veniva presentato come facilmente liquidabile, e anche in tempi brevi, mentre, invece, per poter liquidare i diamanti, si rendeva necessario trovare un compratore disposto ad acquistare al prezzo (gonfiato) a cui i diamanti erano stati venduti all’investitore.
In data 15.11.18, il TAR del Lazio confermava le sanzioni irrogate dall’Antitrust nei confronti di banche e società venditrici che proponevano investimenti in diamanti, data la “prospettazione omissiva e ingannevole” relativamente al valore dei diamanti, delle quotazioni crescenti del mercato, la facile liquidità e rivendibilità nonché la qualifica di leader ai consumatori.

Come tutelarsi e recuperare i risparmi persi?

Il cliente “truffato”, per ottenere il rimborso delle somme investite, dovrà necessariamente valutare un’iniziativa contro le banche che hanno intermediato la vendita dei diamanti stessi. Ad oggi, i risarcimenti conseguiti da parte dei risparmiatori sembrerebbero confermare le evidenti responsabilità degli Istituti di credito nei confronti dei loro clienti, la cui fiducia è stata irrimediabilmente tradita. Proprio sulla responsabilità delle Banche coinvolte nello scandalo dei diamanti, si citano due recentissime pronunce favorevoli ai risparmiatori.
  1. il Tribunale di Verona, con ordinanza del 23.05.19, su ricorso di un cliente che chiedeva la restituzione integrale del prezzo versato per l’acquisto dei diamanti e preso atto delle pronunce dell’AGCM del 30/10/2017 e del TAR Lazio del 14/11/2018, ha condannato un Istituto di Credito a risarcire i danni patiti dal proprio cliente quantificati in misura pari alla differenza tra il reale valore delle pietre (valutato in base ad una quotazione di mercato affidabile) e quanto versato per l’acquisto.
  2. Dello stesso avviso sembra essere anche il Tribunale di Lucca, che con sentenza n. 1674 del 22.11.19 ha condannato un Istituto di credito a risarcire al cliente la differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto del diamante ed il suo valore reale, affermando che “la banca svolgeva esattamente il medesimo ruolo svolto in relazione a qualunque altra forma di investimento, vale a dire quello di termine di riferimento del cliente, al fine di orientare le scelte di quest’ultimo” e ritenendo che “Non v’è dunque dubbio che anche con riferimento al punto in questione sussista, in capo alla banca, un profilo di inadempimento al proprio obbligo di fornire al cliente un’informazione corretta e completa in merito all’investimento proposto”.

Investimento sbagliato? La maggior parte delle volte è colpa delle banche… Chiedi il risarcimento!

Il funzionario della banca di cui sei cliente da molti anni ti ha proposto alcuni investimenti di cui non hai ben capito il meccanismo di funzionamento.Non sei esperto in materia finanziaria, ma ti sei accontentato delle spiegazioni e delle generiche rassicurazioni fornite dal consulente di tua fiducia.

Le cose, però, non sono andate nel verso giusto e il tuo investimento si è rivelato più rischioso di quanto avevi previsto o di quanto era possibile prevedere nel momento in cui lo hai deciso e sottoscritto. A conti fatti, hai avuto una consistente perdita in conto capitale; qualcosa evidentemente non ha funzionato.

Ora ti chiedi a chi addebitare la responsabilità del danno provocato da un investimento sbagliato: puoi dire che è colpa della banca e così citarla in giudizio per essere risarcito delle perdite subite?

Vi è copiosa giurisprudenza relativa ai ” tango bonds” argentini, bond greci, obbligazioni Lehman Brothers, crack Cirio e Parmalat ove i giudici hanno riconosciuto la responsabilità delle banche nella vendita delle obbligazioni.

Gli obblighi informativi

Esiste un dovere di informazione a carico della banca e degli altri intermediari creditizi che offrono alla clientela l’acquisto di prodotti di investimento.

È un obbligo previsto in via generale dalla legge che, in particolare, impone di fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente e di evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi.

Per realizzare ciò, la norma di legge prescrive che, prima dell’investimento, il soggetto che lo propone dovrà «acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati» ed inoltre «utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti».

Inoltre, la normativa dispone che gli intermediari autorizzati possono effettuare o consigliare operazioni, o prestare servizio di gestione patrimoniale, solo dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli.

In caso di contestazioni e controversie, spetterà all’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta nel caso di specie.

Dunque, graverà sempre sulla banca l’onere di dimostrare di avere adeguatamente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.


Operazioni fraudolente? Non darla vinta alle banche…ottieni il rimborso per le operazioni commesse da ignoti!

I mezzi di pagamento alternativi al denaro contante, primo fra tutti la carta di credito, hanno da tempo preso piede nel nostro paese, diffondendosi velocemente tra i cittadini che hanno modificato le proprie abitudini, attratti dalla comodità e dai vantaggi offerte da tali monete virtuali.Ma non è tutt’oro quello che luccica, come dimostrano le notizie di truffe messe in atto attraverso furti d’identità e acquisto di carte di credito a nome di ignari cittadini.Questo capita anche a causa della carenza di controlli delle società esercenti le carte di credito, interessate ad aumentare il proprio giro d’affari, e per la superficialità dei commercianti, che non richiedono mai un documento d’identità quando si effettua un pagamento con moneta elettronica.

Alcuni consigli:

Se avete effettuato un acquisto mediante la vostra carta di credito e con noncuranza buttate (o perdete) la ricevuta che l’esercente vi ha consegnato.

Prestate attenzione perché tale trascuratezza può costarvi molto cara: numerosi utenti hanno infatti denunciato addebiti sulla loro carta di credito mai effettuati ed usi fraudolenti, non già dall’uso diretto di carte smarrite o rubate, ma del numero delle loro carte di credito.In moltissimi casi (provare per credere..) basta comunicare il numero di una carta e la data di scadenza (registrati sulle ricevute che l’esercente deve consegnare come prova di acquisto) per poter tranquillamente effettuare ordini telefonici e relativi pagamenti delle merci o di beni e/o servizi più disparati, solo che (dettaglio non irrilevante..) l’addebito verrà effettuato non all’ordinante, ma al titolare di quel numero di carta di credito.

Dunque ricordatevi di:

    • Conservare con cura la carta, lontano da fonti magnetiche; non graffiarne la banda magnetica.
    • Non conservare il PIN (numero segreto) assieme alla carta.
    • Ricordatevi di verificare ogni sera che la carta sia ancora in vostro possesso.
    • Conservare le ricevute fino all’arrivo dell’estratto conto per poi distruggerle, evitando di buttarle ancora leggibili nella spazzatura.
    • Evitate di fornire il numero di carta a soprattutto ad interlocutori telefonici.
    • Evitate nella maniera più assoluta di utilizzare la carta per acquisti via Internet o per transazioni elettroniche via filo; in caso di assoluta necessità di operare acquisti per questo canale, verificare che il sito sia protetto (nella videata la presenza dell’icona “lucchetto”, aperto finché si sta operando, ma che si chiude al termine della transazione) e che appaia una piccola chiave o la sigla “Ssl” (Secure socket layer) oppure Set per l’invio dei dati in forma crittografata).
    • Pretendete dal negoziante che la transazione, ossia il pagamento di un bene o di un servizio, sia effettuata “a vista“.
    • La raccomandazione 489/97 CE, del 30 luglio 1997, relativa a salute e sicurezza dei consumatori, stabilisce che il titolare di una carta di credito non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto dello strumento elettronico di pagamento dopo aver eseguito la prescritta notificazione (in genere con denuncia effettuata nelle 48 ore) e che, fino al momento della stessa notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto nei limiti di un massimale pari a 150 Euro
    • Conservate i numeri telefonici (in genere Numeri Verdi) forniti dal gestore della carta per eventuali blocchi a seguito di furti e smarrimenti.
    • Effettuate immediatamente dopo la denuncia presso l’Autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia, ecc.).
    • Inviate appena possibile alle società emittenti, una raccomandata a/r, allegando la denuncia rilasciata dall’Autorità Giudiziaria, per contestare l’eventuale uso fraudolento.

Siamo certi che con i nostri utili consigli riuscirete a conoscere il grande “sconosciuto” di nome banca e ad evitare di cadere nelle sue trappole quando in alcune occasioni, diviene un nemico da fronteggiare..

Phishing

Il phishing è un tipo di frode ideato allo scopo di rubare l’identità di un utente della Rete. Quando viene attuato, una persona malintenzionata cerca di appropriarsi di informazioni quali numeri di carta di credito, password, informazioni relative ad account o altre informazioni personali convincendo l’utente a fornirgliele con falsi pretesti.

Il phishing viene generalmente attuato tramite posta indesiderata o finestre a comparsa.In concreto il phishing viene messo in atto da un malintenzionato che invia milioni di false e-mail che sembrano provenire da siti Web noti o fidati come il sito della propria banca o della società di emissione della carta di credito. I messaggi di posta elettronica e i siti Web in cui l’utente viene spesso indirizzato per loro tramite sembrano sufficientemente ufficiali da trarre in inganno molte persone sulla loro autenticità. Ritenendo queste e-mail attendibili, gli utenti troppo spesso rispondono ingenuamente a richieste di numeri di carta di credito, password, informazioni su account ed altre informazioni personali.

Per far sembrare tali messaggi di posta elettronica ancora più veritieri, un esperto di contraffazione inserisce un collegamento che apparentemente consente di accedere ad un sito Web autentico, ma che di fatto conduce ad un sito contraffatto o persino una finestra a comparsa dall’aspetto identico al rispettivo sito ufficiale. Queste imitazioni sono spesso chiamate siti Web “spoofed”.

Una volta all’interno di uno di questi siti falsificati, è possibile immettere involontariamente informazioni ancora più personali che verranno poi trasmesse direttamente all’autore del sito che le utilizzerà per acquistare prodotti, richiedere una nuova carta di credito o sottrarre l’identità dell’utente.

Diverse sono state le pronunce, principalmente della giurisprudenza civile di merito, ma anche di legittimità, in tema di phishing.

Tra le principali è opportuno menzionare la sentenza del 15/03/12 della Sez. II del Tribunale di Siracusa che ha condannato Poste italiane S.p.A. al risarcimento dei danni subiti da un correntista vittima di un caso di phishing.

Altra sentenza di rilievo è quella della Sez. III del Tribunale di Firenze datata 20/05/2014 che ha sancito il principio che Poste Italiane, come qualsiasi altro operatore bancario, nei rapporti contrattuali con il cliente “risponde secondo le regole del mandato” (art. 1856 c.c.) e la diligenza cui è tenuta va valutata con particolare rigore. In particolare, con specifico riferimento all’utilizzazione di servizi e strumenti, con funzione di pagamento o altra, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, è fondamentale, ai fini della configurazione di relative responsabilità, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio.

Anche il Tribunale di Milano con sentenza della VI sez. civile datata 04/12/2014 è intervenuto in materia addebitando all’operatore bancario la violazione degli obblighi inerenti alla predisposizione di dispositivi di sicurezza idonei a evitare intrusioni sin troppo agevoli nei sistemi protetti. Anche a fronte dell’adozione di misure di protezione in linea con gli standard del settore, la banca può comunque essere chiamata a rimborsare, a norma della disciplina sui servizi di pagamento, la perdita sofferta dal correntista allorquando i pirati informatici, per impossessarsi delle credenziali, si siano avvalsi di metodi particolarmente sofisticati che, allo stato, non sono riconoscibili e neutralizzabili dal cliente medio.

Vishing

Il Vishing è il nome di una nuova truffa che viaggia sul filo del telefono. Il suo significato nasce dall’unione di due parole inglesi: voice, voce e phishing, i tentativi di truffa che arrivano sulle mail che ci chiedono dati personali e protetti.

Tutto comincia con una chiamata che, di solito, dice di appartenere al call center di un istituto di credito e avverte che una nostra carta di credito è stata oggetto di una truffa o di un tentativo di truffa. Motivo, secondo il sedicente telefonista, per chiedere di fornire tutta una serie di informazioni personali (pin, ad esempio) in modo da confermare che i dati del titolo siano ancora protetti.Ad abbassare il livello di difesa della potenziale vittima, il fatto che il telefonista in effetti conosce il numero della carta che dice di voler controllare, numero carpito con furti o sofisticate tecniche di social engineering.

Smishing

Un’ultima particolare attenzione va riservata ad un’altra variante di attacco informatico, ‘smishing’, ovvero il phishing che funziona via sms: in questo caso sul nostro smartphone arriverà un messaggio con cui ci viene chiesto, anche con la promessa di uno sconto o di una promozione, di contattare un certo numero di telefono o di collegarsi ad un certo sito. Si tratta quasi sempre di un sito clone, simile a quello della banca.


Risulti segnalato in Centrale Rischi ma reputi che la segnalazione sia sbagliata?

In caso di illegittima iscrizione a una centrale rischi (Crif, Experian, CTC, Banca d’Italia) il consumatore non solo ha diritto a ottenere l’immediata cancellazione dei propri dati, ma ha diritto al risarcimento dei danni. Quando può verificarsi una segnalazione illegittima e quali sono i rimedi?

Vediamo insieme alcuni casi:

  • MANCATO PREAVVISO. Prima della segnalazione la banca o la finanziaria sono tenute a inviare al consumatore il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 4 comma 7 del “codice deontologico” (“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”). In caso di omesso preavviso – da inviarsi con lettera raccomandata – è ravvisabile una responsabilità dell’intermediario (si veda in particolare Collegio di coordinamento ABF decisione 3089 24 settembre 2012 e ABF Roma 28 ottobre 2013);
  • INDICAZIONE DI SOFFERENZE INESISTENTI: un caso frequente di segnalazione illegittima di “sofferenza” è quella conseguente a furto di identità (per approfondire clicca qui), ipotesi che si verifica quando un soggetto si appropria fraudolentemente dell’identità altrui per ottenere finanziamenti o prestiti; può altrimenti verificarsi che la segnalazione non corrisponda al credito effettivo/reale dell’intermediario, ad esempio perché sono indicate somme comprensive di interessi usurari o spese non dovute.
In queste ipotesi l’interessato ha diritto alla cancellazione della segnalazione illegittima e potrebbe aver diritto al risarcimento dei danni.

Ma quali sono i danni risarcibili?

  • DANNO PATRIMONIALE
L’illegittima comunicazione a una centrale rischi configura una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito e contrattuale per violazione di norme di comportamento esistenti tra banca e utente. Il consumatore deve provare il danno subito.
  • DANNO NON PATRIMONIALE
L’illegittimo trattamento dei dati del cliente è certamente idoneo, in linea di principio, a ledere il c.d. diritto alla reputazione di (buon pagatore) ed a integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore. In ipotesi di omessa comunicazione prima della segnalazione alla centrale rischi, perché possa configurarsi un danno non patrimoniale il consumatore deve però provare la lesione reputazionale patita, dimostrando di godere della reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima.

Sovraindebitamento: Non darla vinta alle banche, affidati a noi!

Per sovraindebitamento si intende «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

Ma in cosa consiste?

Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione; inoltre, i crediti che non possono essere soddisfatti – se il piano viene approvato – diventano inesigibili. La ratio della disciplina novellata – come si legge nella relazione illustrativa – consiste nel favorire il debitore, per consentirgli «nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura».Per tutti quei soggetti che non riescono a far fronte all’ammontare dei debiti che hanno accumulato (nei confronti di chiunque, da Equitalia alle Banche), forniamo una consulenza personalizzata sulla possibilità di fare una richiesta per aderire al “piano del consumatore”, ovvero una proposta di accordo presentata al Tribunale per lo sgravio di parte dei debiti.

Legge 3/2012

Il Parlamento ha approvato la legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la quale ha disciplinato una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali. Su tale disciplina è poi intervenuto il decreto-legge 179 del 2012 che ha modificato alcuni aspetti della procedura e ne ha esteso l’applicazione al sovraindebitamento del consumatore.Il sovraindebitamento viene definito come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.Questi può proporre, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori.La proposta di piano è depositata presso il tribunale. Ad essa sono allegati l’inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell’apposito organismo di composizione della crisi.Il piano viene omologato dal tribunale, che può nominare un liquidatore, e per tre anni i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. Durante il periodo di tre anni le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.In alternativa al piano, il consumatore, quando versi in una situazione di sovraindebitamento ed abbia già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può chiedere la liquidazione di tutti suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.Al termine dei due procedimenti si ha l’esdebitazione, che libera il consumatore sovraindebitato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all’apertura della procedura che l’ha interessato. Sono previste sanzioni di carattere penale a carico del consumatore, dei componenti dell’organismo di composizione, del liquidatore nominato dal giudice e del gestore della liquidazione.

I documenti necessari per la pratica

Di seguito sono indicati i documenti necessari per avviare la procedura di sovraindebitamento:

    • Certificato di residenza storico dei richiedenti
    • Certificato di stato di famiglia
    • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con annotazione a margine
    • Estratto conto relativo all’ultimo anno
    • Visura nominativa al PRA per i richiedenti
    • Visura nominativa al Catasto per i richiedenti
    • CRIF aggiornata
    • Contatti delle cessioni de quinto e delle deleghe di pagamento
    • Contratti dei prestiti personali in corso
    • Contratto del mutuo ipotecario
    • Documenti di riconoscimento in corso di validità
    • Tessera sanitaria e codice fiscale
    • Documentazione reddituale relativa agli ultimi 5 anni, CUD, UNICO, ultime 3 buste paga
    • Attestato di disoccupazione dei richiedenti
    • Estratti contributivi
    • Breve descrizione sui motivi delle difficoltà economiche
    • Elenco ed importi delle spese mensili ricorrenti (acqua, luce, gas, bollo auto, canone locatizio etc..)
    • Estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia)
    • Corrispondenza dei vari creditori